L’acquisto di azioni proprie costituisce un’operazione finanziaria con la quale una società compra azioni che rappresentano quote del proprio capitale sociale. Le azioni proprie, quindi, rappresentano l’investimento che una società effettua in titoli azionari da essa stessa emessi.
Un’operazione di acquisto di azioni proprie può raggiungere diversi obiettivi. Tra questi vi è la soluzione del problema del recesso consensuale del socio. In tal caso, sarà la società a liquidare il socio uscente, senza svolgere un’assemblea per ridurre il capitale e senza necessità che gli altri soci impieghino risorse finanziarie proprie.
L’acquisto di azioni proprie è concesso alle società per azioni, seppur nei limiti di cui all’art.2357-ter c.c. degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Per le società a responsabilità limitata l’articolo 2474 c.c. impone invece il divieto di procedere alle operazioni di acquisto di quote proprie. Esiste però una deroga a tale divieto.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, d.l. 179/2012 l’operazione di acquisto di quote proprie è legittima, anche per le Srl, se risulta subordinata all’attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo o prestatori d’opera o servizi, anche professionali.
La disciplina, pertanto, rimuove per le srl, rientranti nei parametri dimensionali delle PMI, ogni impedimento normativo a che la società a responsabilità limitata divenga socia di se stessa, a condizione che ciò sia funzionale a piani di incentivazione a favore dei soggetti specificamente indicati e nel rispetto dei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.


