Il regime agevolato dei lavoratori impatriati

Il regime agevolato dei lavoratori impatriati, introdotto dall’articolo 16, comma 1, D.lgs. n. 147/2015, interessa i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia dopo aver trascorso un periodo minimo di 24 mesi all’estero.

Dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza in Italia e per i 4 periodi successivi, prorogabili per altri 5 in presenza di determinate condizioni, il reddito concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30%. Tale percentuale è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza al Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia), anche se lavorano fuori regione.

L’agevolazione si applica per altri 5 anni ma con concorrenza al reddito per il 50% (ridotto al 10% se si hanno almeno 3 figli minorenni o a carico) ai lavoratori che, nel quinquennio iniziale,

  • hanno almeno un figlio minorenne o a carico;
  • diventino  proprietari di almeno un’abitazione in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento (non rileva l’acquisto della sola nuda proprietà o del solo diritto di usufrutto).

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